Attenti alle cancellazioni delle imprese con i debiti!

La cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, e ciò a prescindere dall’avvenuta definizione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, con decorrenza dalla cancellazione, se successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 6 del 2003), ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2004, se anteriore (cfr. Cass. S.U. n. 4060/2010). Tale principio è stato più volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione si realizza un fenomeno successorio assai simile a quello che si verifica per la morte delle persone fisiche e cioè la successione degli eredi nelle situazioni soggettive, facenti capo al defunto. Difatti, in virtù della cancellazione: 1) l’ obbligazione della società estinta si trasferisce ai singoli soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; 2) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi; 3) le azioni processuali non potranno essere proposte da società estinte e/o nei confronti delle stesse (già estinte); 4) ove si tratti di giudizi in corso, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, successori della società (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 2013).

Con riferimento all’ambito fallimentare, va preliminarmente ricordato che l’art. 10 L.F. prevede la possibilità di dichiarare fallita la società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, purché l’insolvenza si sia manifestata entro tale termine ed eventualmente anche prima della cancellazione.

Infine l’aspetto penale del comportamento fraudolento. I liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

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