I contratti di locazione di natura transitoria.

I contratti di locazione di natura transitoria  possono avere una durata superiore ai trenta giorni ed inferiore ai diciotto mesi. Le caratteristiche peculiari di questa tipologia contrattuale sono:

  1. sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttoriper fattispecie – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa – da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ( comma 1, seconda parte);
  2. il canone è liberamente determinato dalle parti ad eccezionedei contratti di locazione di natura transitoria ricadenti in undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, in cui il canone è stabilito dalle parti all’interno di valori minimi e massimi definiti per fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate per i contratti a canone amministrato ordinari (comma 2);
  3. detti contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietàdel locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto (comma 4);
  4. in caso di inadempimentodelle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso in cui le esigenze di transitorietà vengano meno, i relativi contratti sono ricondotti alla durata legale (quattro anni con ordinaria proroga di analoga durata) (comma 5);

In caso di mancata specificazione dell’esigenza temporanea, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria (la durata sarà quindi di 4 anni + 4 anni).

Va però chiarito che se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è necessario che questi le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore. In caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto va ricondotto nell’alveo della disciplina ordinaria. Se il locatore comunica il perdurare dell’esigenza transitoria e poi non adibisce l’immobile all’uso dichiarato entro sei mesi, può essere condannato, secondo la disciplina ordinaria, al ripristino del contratto di locazione, o, in alternativa, al risarcimento del danno a favore del conduttore (per un importo massimo pari a 36 mensilità del canone di locazione).

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