Il titolo edilizio non è necesario per il preliminare di vendita.

La Cassazione (n. 6685/2019) afferma che le disposizioni che impongono la menzione dei titoli edilizi negli atti di trasferimento di immobili non si applicano ai preliminari di vendita e persino agli immobili abusivi.

Per due ragioni: perché ciò si desume dal tenore letterale della norma; perché, successivamente alla stipula del preliminare, l’immobile può essere sanato o il venditore può produrre una dichiarazione sostitutiva da cui risulti che la costruzione è iniziata prima dell’1 settembre 1967 e, in tal caso, il contratto definitivo può essere stipulato o può essere pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 2932 Codice civile.

La Corte si allinea al proprio orientamento prevalente (n. 28456/2013, 9318/2016, 21942/2017 e 11659/2018), smentendo alcuni precedenti (n. 28194/2013). Implicitamente, ma chiaramente, esclude che il preliminare di un immobile abusivo sia in sé nullo per illiceità dell’oggetto. Lo sbocco, allora, potrebbe essere solo l’inadempimento.

Dire risolubile o nullo non è lo stesso: sono in gioco la caparra e il risarcimento del danno, che è pieno in caso di risoluzione, mentre è limitato all’interesse negativo in caso di nullità (articolo 1338 Codice civile).

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