Quando il decreto ingiuntivo non è opponibile al fallimento.

Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza Num. 9530 del 4/4/2019

La Corte di Cassazione con il provvedimento segnalato stabilisce  la non opponibilità del decreto ingiuntivo, contenente la formula della provvisoria esecutività. Infatti in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione ed a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 legge fall.

Del resto, quello ex art. 647 cod. proc. civ. è un procedimento, privo di particolari formalità, che implica il controllo della notificazione del decreto, del decorso del termine e della mancata opposizione o costituzione nei termini. Dato questo contenuto, il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art. 643 cod. proc. civ.). Né l’essere il decreto ingiuntivo munito di formula di esecutività può mutare detto orientamento, non potendosi confondere tale efficacia con quella particolare condizione del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ..

 

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