Recupero del credito la banca deve produrre tutti gli estratti conti.

Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza  9526 del 4/4/ 2019.

La mancata produzione da parte della banca di tutti gli estratti-conto, dall’inizio del rapporto alla chiusura, rende impossibile ogni accertamento del credito azionato in via monitoria. Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto, non potendo la stessa sottrarsi all’assolvimento di tale onere, invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito» (Cass. n. 23974/2010; Cass.n. 21466/2013; nello stesso senso: Cass. 1842/2011; Cass. n. 19696/2014; Cass. n. 7972/2016; Cass. n. 13258/2017).

La rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell’apertura del conto corrente, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi

Ad avviso del Collegio, la completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all’individuazione del saldo finale, anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista. Ora, nella specie, mancava l’estratto conto relativo ad un unico trimestre infrannuale, il che non rendeva necessariamente, pur in un’ipotesi in cui l’onere della prova ricadeva sulla banca creditrice opposta, attrice in senso sostanziale, del tutto incerta la ricostruzione del rapporto, occorrendo dare il giusto rilievo alle altre risultanze probatorie, implicanti comunque un saldo a debito del correntista, sin dall’inizio del rapporto, nella pressoché assenza di movimentazioni successive.

Il giudice può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d’uffici, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti.

Lascia un commento