Chi può consultare gli atti del fascicolo fallimentare (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 212/19; depositata l’8 gennaio).

Due soggetti imputati in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta e documentale chiedevano al giudice delegato al fallimento di poter accedere ai fascicoli fallimentari per acquisire la documentazione specificamente elencata ai fini del processo penale. La consultazione degli atti della procedura secondo la Corte di Cassazione è ai sensi dell’art. 90, comma 2 e 3, l. fall. secondo il quale il comitato dei creditori e ciascun componente hanno diritto di prendere visione di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo fallimentare, diritto che spetta anche al fallito con eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il curatore. In tale contesto normativo, nasce la necessità di contemperare le esigenze di riservatezza della procedura concorsuale con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti. Ne consegue dunque che anche i soggetti coinvolti nella procedura fallimentare non possono avere il diritto di consultare liberamente il fascicolo in parola, essendo l’accesso comunque subordinato ad un’istanza che deve essere formulata in modo specifico per consentire sia l’individuazione dell’istante, che dei documenti richiesti e del concreto interesse su cui si fonda l’istanza stessa. Ciò posto e dunque escludendo la possibilità di configurare un diritto illimitato dei soggetti coinvolti nella procedura fallimentare alla consultazione di tutti gli atti del fascicolo, la Corte ritiene insussistente il requisito della decisorietà del decreto impugnato con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost..

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