Separata indicazione costi black list, sì alla definizione agevolata.

La violazione dell’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi cosiddetti black list è definibile mediante le nuove procedure previste dal D.L. 119/2018: la definizione delle irregolarità formali (art. 9) e delle controversie pendenti (art. 6). Così è indicato nella nuova Risposta n. 101 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

L’istante ha chiesto alle Entrate se la violazione dell’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi cosiddetti black list sia definibile mediante la definizione delle irregolarità formali di cui all’art. 9, comma 1, D.L. n. 119/2018. In sostanza, chiede di sapere se mediante tale disposizione sia possibile definire gli atti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997 oggetto di controversia pendente.

L’Amministrazione finanziaria ha risposto positivamente al quesito, estendendo la possibilità di definire gli atti in questione anche alla cd. “pace fiscale” (definizione delle controversie tributarie pendenti, prevista dall’art. 6 del citato D.L. n. 119/2018). “Non si ravvisano – si legge nella Risposta –  preclusioni alla definizione delle violazioni commesse dall’istante per il tramite della regolarizzazione agevolata di cui all’art. 9, D.L. 119/2018. Peraltro, con riferimento alle controversie tributarie pendenti, la predetta modalità di definizione agevolata straordinaria risulta alternativa rispetto alla disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018, che riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie. In breve, gli atti di irrogazione sanzione oggetto di definizione agevolata possono essere definiti alternativamente ai sensi dell’art. 6 o ai sensi dellart. 9 del D.L. n. 119/2018”.

 

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