I pagamenti “in nero” sono riconducibili alla bancarotta distrattiva. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15065 del 12/3/2019.

Secondo la Corte di Cassazione con sentenza n.15065 del 12/3/2019 la riconosciuta esistenza di pagamenti non inseriti in contabilità dimostra l’inattendibilità di quest’ultima, in quanto, evidentemente, postula, nella migliore delle ipotesi, il ricorso a prove, dichiarative e documentali, che non si trovano nella disponibilità del curatore.

Come osservato dalla giurisprudenza della  Corte di Cassazione, infatti, la ricostruzione aliunde della documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014 – dep. 21/01/2015, Ronchese, Rv. 262588).

In tale contesto, le riflessioni dedicate dal ricorrente al rilievo dei pagamenti “in nero”, quale che ne sia la condivisibilità, investono il distinto ambito della bancarotta distrattiva e il tema della dimostrazione dell’impiego delle risorse per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, ma non mutano affatto le coordinate interpretative che segnano i confini della bancarotta fraudolenta documentale, una volta accertati gli elementi costitutivi del reato.

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