La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo e la necessità della prova (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 10500/19 del 15 aprile 2019).

La curatela proponeva azione revocatoria fallimentare di tre pagamenti eseguiti dalla fallita nei due anni antecedenti al fallimento, mediante assegni, in favore di un’altra società per l’acquisto di numerosi telefoni cellulari. Per la Corte d’Appello tale domanda trovava accoglimento per validità della prova. Così quest’ultima società propone ricorso per cassazione. La prova degli indizi. Sul punto interviene la Suprema Corte, la quale ribadisce che, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo, pur se possa essere desunta da elementi indiziari, deve essere effettiva e non meramente potenziale. Da ciò deriva la necessità della prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi, dai quali si possa desumere che il terzo, facendo uso della normale prudenza, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore. E nel caso concreto la Corte d’Appello ha omesso di accertare le condizioni in cui il terzo (la società) si era trovato a operare, facendo falsa applicazione delle regole fondamentali di inferenza dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare in rapporto al criterio distributivo dell’onere della prova. Il nuovo principio affermato dalla Cassazione. Sulla base di quanto appena detto, il Supremo Collegio cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte distrettuale che dovrà attenersi al seguente principio di diritto secondo cui, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza dell’imprenditore pur potendo desumersi da elementi indiziari, caratterizzati dai requisiti di concordanza, precisione e gravità, deve comunque essere effettiva e non meramente potenziale; e a tal fine occorre provare l’esistenza di concreti elementi di collegamento con tali indizi, dai quali possa desumersi che il terzo non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza. In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo, pur se desumibile da elementi indiziari, caratterizzati dai requisiti di concordanza, precisione e gravità, deve essere effettiva e non meramente potenziale. A tal fine occorre provare l’esistenza di concreti elementi di collegamento con tali indizi, dai quali possa desumersi che il terzo non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore, facendo uso della sua normale prudenza.

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