Il reato di bancarotta fraudolenta è previsto anche nel concordato. Cassazione penale sez. V, 01/02/2019, (ud. 01/02/2019, dep. 28/03/2019), n.13686

Secondo la Corte di Cassazione le condotte distrattive poste in essere prima dell’ammissione al concordato preventivo rientrano nell’ambito previsionale del R.D. n. 267 del 1942, art. 236, comma 2, n. 1, il quale – in virtù dell’espresso richiamo dell’ art. 223 dello stesso R.D. – punisce i fatti di bancarotta previsti dall’art. 216, commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Sez. 5, Sentenza n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259849; Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio 2010, Antonelli, Rv. 247243). In tal senso, è irrilevante che la società non sia stata dichiarata fallita, atteso che la norma incriminatrice richiamata estende la punibilità dei titolari di cariche sociali alle condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo, né rileva che i soggetti attivi abbiano eventualmente dismesso tali cariche al momento dell’apertura della procedura concorsuale, in linea con la volontà del legislatore di punire, in maniera autonoma, le condotte di bancarotta nelle diverse procedure concorsuali, al fine di evitare che gravi comportamenti verificatisi prima – ed anche in assenza – del fallimento restino impuniti (Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, Schiano, Rv. 27384201; Sez. 5, n. 12897 del 6 ottobre 1999, Tassan Din B., Rv. 214859 con riguardo a fatti commessi nell’ambito della allora vigente procedura di amministrazione controllata, la cui disciplina penale era però accomunata dall’art. 236 a quella del concordato preventivo). Non rileva quindi che non sia stato dichiarato il fallimento della società. In conclusione le condotte distrattive poste degli amministratori societari sono punibili a prescindere dalla dichiarazione di fallimento: gli atti illeciti commessi prima dell’ammissione al concordato preventivo rientrano nell’ambito previsionale dell’art. 236, comma 2, n. 1, l. fall. È irrilevante che la società non sia stata dichiarata fallita, atteso che la norma incriminatrice richiamata estende la punibilità dei titolari di cariche sociali alle condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo, né rileva che i soggetti attivi abbiano eventualmente dismesso tali cariche al momento dell’apertura della procedura concorsuale.

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