Circolare sulla pace fiscale.

 La nuova Circolare n. 6/E, pubblicata il 1° aprile 2019 sul sito istituzionale delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alla definizione delle liti pendenti prevista dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018. La procedura, si ricorda, consente di chiudere definitivamente le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, versando:

  1. il 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018;
  2. il 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
  3. il 40% in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado di giudizio;
  4. il 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado di giudizio;
  5. il 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. La domanda per accedere alla procedura deve essere trasmessa in via telematica entro il 31 maggio 2019. Entro la medesima data deve essere pagato l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro.

La nuova Circolare chiarisce che possono essere oggetto della procedura i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. In particolare, è precisato che sono escluse le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. “In linea generale – si legge nella Circolare –  non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate. I controlli su tali versamenti sono disciplinati dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per le imposte dirette e per l’IRAP, e dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l’IVA”.

Possono essere regolarizzati, invece, i ruoli che derivano dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione. Si pensi, a tal proposito, alla riduzione o all’esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti, mediante la procedura di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 ovvero alle correzioni effettuate ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

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