La simulazione fraudolenta.

La simulazione fraudolenta realizza un’operazione negoziale nulla per illiceità della causa ex artt. 1418 c.c. e 1343 c.c. Per la dottrina che, diversamente, intende la simulazione in chiave di collegamento negoziale, le parti con due negozi leciti realizzano un fine illecito e il contratto è nullo ex art. 1344 poiché in frode alla legge. Per le Sezioni Unite S.U. 23601/2017 in tema di locazione non abitativa, la soluzione non va, però, data sul piano causale (anche se si afferma l’illiceità della causa già riconosciuta in giurisprudenza) ma sul piano della violazione di norme imperative affermando che “ a seguito dell’elevazione della norma tributaria a norma imperativa, pertanto, la convenzione negoziale deve essere ritenuta …intrinsecamente nulla, oltre che per essere stato violato parzialmente nel quantum l’obbligo di (integrale) registrazione, anche perché ab origine caratterizzata da una causa illecita per contrarietà a norma imperativa (ex art. 1418, comma 1, c.c.), tale essendo costantemente ritenuto lo stesso articolo 53 Cost. – la cui natura di norma imperativa (come tale, direttamente precettiva) è stata, già in tempi ormai risalenti, riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5 del 1985; Cass. ss. uu. n. 6445 del 1985)…”.

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