Concordato liquidatorio nel nuovo codice della crisi.

L’art.84 del codice della crisi d’impresa individua due tipologie di concordati che si realizzano con il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio del debitore. La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso. Il concordato liquidatorio si realizza con la dismissione dei i beni aziendali ed il successivo pagamento dei creditori, secondo le disposizioni di legge e come previsto dal piano. Con il comma 4, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera a) della legge delega, si precisano le condizioni alle quali è ammissibile una domanda di concordato esclusivamente liquidatorio, la cui sopravvivenza nel sistema -a fronte dell’alternativa, in genere meno costosa, costituita dalla liquidazione giudiziale- risulta giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori d’almeno il dieci per cento rispetto a quello assicurato da quest’ultimo. In continuità con la disciplina previgente, nel concordato liquidatorio il soddisfacimento non deve comunque essere inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del debito chirografario. Infatti, nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario. Nell’ipotesi in cui le sopra citate ipotesi non si realizzino, allora si può accedere unicamente ad un concordato di tipo liquidatorio, per il quale sono previste due condizioni (articolo 84, comma 4, D.Lgs. 14/2019). L’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10%, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari; tale soddisfacimento non può essere inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario.

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