Registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili.

Qualora in sede di approvazione del bilancio venga deliberata la distribuzione dell’utile dell’esercizio, il relativo verbale deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 euro.

Questo è stato precisato anche dall’Agenzia delle Entrate con Circolare dell’Agenzia n. 18/E del 29/05/2013, il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio è soggetto ad obbligo della registrazione in termine fisso. I verbali di approvazione del bilancio che danno luogo a distribuzione di utili vanno ricondotti nell’ambito applicativo della lettera d) dell’articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che ricomprende tutte le assegnazioni fatte ai soci sia durante lo svolgimento dell’attività sociale sia al momento dello scioglimento della società e della sua liquidazione. Il bilancio che indica anche una distribuzione di utili in denaro, è soggetto all’obbligo di registrazione e sconta l’imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lettera d), n. 1 della Tariffa allegata al TUR. Il bilancio di esercizio e il bilancio finale di liquidazione contenenti una distribuzione di utili devono essere necessariamente registrati prima della loro presentazione al Registro delle Imprese. Ai fini della registrazione, da effettuare tramite il mod. 69, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate 2 copie del verbale stesso nonché la ricevuta del versamento. (RM 22.11.2000, n. 174/E) Predisporre 2 copie del verbale in bollo, firmate in originale e applicare una marca da bollo di 16,00 euro ogni quattro facciate o 100 righi. Effettuare il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 tramite mod. F23, utilizzando il codice tributo 109T e causale RP 2018 Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio che delibera anche la distribuzione degli utili (RM 22.11.2000, n. 174/E), il verbale dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, mediante predisposizione del modello 69 e allegando i seguenti documenti:

il libro verbale assemblea (da mostrare in visione),

le 2 copie del verbale in bollo,

nonché la ricevuta del versamento dell’imposta di registro

Entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio, la delibera di distribuzione di utili, se contestuale all’approvazione del bilancio dovrà essere depositata presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, insieme al Bilancio e la Nota integrativa.

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