La continuità aziendale, conseguenze e doveri degli organi sociali Tribunale Milano, 22 Febbraio 2019.

La mancanza della continuità aziendale non integra una causa legale di scioglimento della società, ma una situazione di insolvenza o quantomeno di crisi, costituendo quindi uno dei più rilevanti e ricorrenti presupposti per dare avvio a quelle che il nuovo codice della crisi definisce ora procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Gli amministratori dovranno redigere il bilancio, non con i principi indicati dall’art. 2423-bis co. 1° n. 1) c.c. e dall’art. 2426 c.c., bensì quelli imposti dalla prospettiva liquidatoria. Primo fra tutti la valutazione dei cespiti dell’attivo patrimoniale a valori di presumibile realizzo e con espunzione dal bilancio di ogni posta (quali i costi di impianto avviamento e sviluppo capitalizzati come immobilizzazioni finanziarie ovvero, di converso, gli ammortamenti periodici iscritti fra i costi del conto economico) incompatibile con l’imminente liquidazione.

Ai membri del collegio sindacale che abbiano reso parere favorevole alla revoca dello stato di liquidazione, attestando il ritorno della prospettiva di continuità aziendale della società in modo incauto e superficiale, sulla base di presupposti inconsistenti e non approfonditi con la dovuta diligenza professionale, è imputabile causalmente l’aggravamento del dissesto della società poi dichiarata fallita, e in concreto quantomeno la perdita da essa subita fra la revoca della liquidazione e la formulazione della prima proposta di concordato preventivo.

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