Responsabilita’ del Professionista per fatto illecito.

L’articolo 2043 pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa o dolo.

In tema di colpa professionale è possibile che alla responsabilità contrattuale si aggiunga quella extracontrattuale o aquiliana, previsto dall’art. 2043 c.c., che dispone: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui_ che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. La responsabilità extracontrattuale sorge, dunque, non da un negozio precedente, bensì dagli effetti dannosi determinati dalla condotta omissiva o commissiva di un individuo. Il fatto che tale soggetto responsabile sia anche titolare di un rapporto professionale nei confronti del danneggiato e che il danno dipenda proprio dalla procedura di esecuzione del mandato ricevuto, non comporta l’esclusione di una responsabilità extracontrattuale a favore di una privilegiata colpa contrattuale, ma bensì determina la possibile coesistenza tra le due fonti di risarcimento che ben potranno convivere in forza della propria diversa origine ontologica e sostanziale. Al danno per il mancato adempimento potrà, ove ne sussistano i presupposti, aggiungersi anche quello aquiliano, laddove venga ad emergere un danno ingiusto del cliente, al quale l’ordinamento giuridico e le sue leggi riconoscano tutela e qualora sia casualmente connesso all’inadempimento.

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