Il delitto di bancarotta fallimentare.

Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento d’affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili erano tenute, ma anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con indagini extracontabili, richiedendo uno sforzo ed una  diligenza particolari.
Nel caso della bancarotta fraudolenta viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e dalla volontà della irregolare tenuta delle scritture contabili con la consapevolezza che ciò rende impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale,  in caso di irregolare tenuta della contabilità tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento d’affari, è richiesto soltanto l’elemento soggettivo del dolo generico e non anche il dolo specifico (richiesto invece nelle ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili).

La bancarotta semplice invece è disciplinata dal art.217 della Legge fallimentare ed in particolare è prevista quella documentale al secondo comma del predetto articolo.”….durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili rescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

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