L’assemblea del condominio può limitare il diritto del singolo condomino per la sicurezza dell’edificio.

L’assemblea condominiale può vietare, in certi casi, le opere nella proprietà esclusiva del singolo condomino. Lo afferma il Tribunale di Milano con la sentenza 7/2019.

In generale i poteri dell’assemblea sono limitati alle decisioni relative ai beni comuni, ma il principio non è assoluto. O meglio, il principio vale anche se i beni comuni sono all’interno di singole unità immobiliari come ad esempio in tutti i casi in cui si tratta di elementi strutturali. In simili ipotesi, l’assemblea ha il potere di vietare opere suscettibili di compromettere decoro, stabilità o sicurezza dell’edificio. Così, il singolo condomino non può dolersi di una delibera che gli vieti la rimozione di un elemento strutturale (un pilastro) che si trovi all’interno della sua unità, sempre che si tratti effettivamente di un elemento strutturale e che un potenziale pregiudizio esista. In questa prospettiva il riferimento è agli articoli 1122 e 1117 quater del Codice civile, per lo meno in alcune ipotesi. E il condomino può invocare il diritto di modificare i beni comuni (articolo 1102 del Codice civile) quando la modifica non sia realizzabile dagli altri condomini.

La decisione del Tribunale di Milano ha affrontato il caso di un condomino che ha impugnato una delibera che vietava la rimozione di un pilastro sito all’interno del suo appartamento, sostenendo la nullità della stessa per carenza di potere. Il Tribunale, accertato mediante consulenza tecnica che il pilastro aveva funzione strutturale, e dunque era parte comune, che la rimozione avrebbe potuto compromettere la stabilità dell’edificio e che, comunque, avrebbe reso impossibile il medesimo intervento ai piani sottostanti nelle unità degli altri condomini, ha respinto la domanda.

Lascia un commento