Bancarotta fraudolenta, prova, distrazione o occultamento, beni, società fallita, responsabilità, amministratore, destinazione dei beni, responsabilità, imprenditore, inversione – Cassazione penale, sez. V, Sentenza 10/04/2019 n° 15789.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, posto che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 – dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740). Il principio di diritto richiamato (e valorizzato anche dalla sentenza impugnata) presuppone comunque, alla luce di un indirizzo del pari indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento, indipendentemente da qualsiasi presunzione, della previa disponibilità, in capo alla società fallita, dei beni non rinvenuti (…) in altri termini, l’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall’imprenditore – nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 55805 del 03/10/2018, Barattelli, Rv. 274621).

Lascia un commento