L’autovelox posto al contrario rispetto al decreto prefettizio rende nulla la multa Corte di cassazione – Sesta sezione civile – Ordinanza 9 maggio 2019 n. 12309.

Il Comune non può decidere di installare l’autovelox sul lato destro della strada, invece, di quello sinistro come previsto da apposito decreto prefettizio. Da ciò ne deriva – precisa la Cassazione con ordinanza n. 12309/19– che in caso di errato posizionamento della macchinetta non potrà essere elevata alcuna multa per superamento della velocità (ex articolo 142 del cds) e che al più saranno annullate. Il Comune ha proposto ricorso in Cassazione in quanto riteneva che comunque era stata accertata una velocità superiore ai limiti e questa era condizione sufficiente per sanzionare la condotta. La Cassazione ha chiarito, però, che il decreto prefettizio avesse previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia e che l’accertamento era stato effettuato mediante la rilevazione di macchinetta posizionata sul contrapposto senso di marcia. In materia la Cassazione ha precisato che l’articolo 4 del Dl 20 giugno 2002 n. 121 conferisce al prefetto la competenza a individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che la richiamata norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione; argomentando al contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento a un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento degli agenti stradali si possono ritenere legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo.

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