Crediti d’imposta per le imprese.

Tax credit in musica con spese sostenute nel 2017 ma pagate nel 2018

Con la Risposta a consulenza giuridica n. 14, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al credito di imposta riconosciuto ex art. 7, comma 1, del D.L 8 agosto 2013, n. 91 alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. Le spese che concorrono al credito di imposta, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta, sono considerate secondo il principio della competenza economica.

Alla base della risposta del Fisco, l’interpello di una società che chiedeva di sapere se una fattura ricevuta a fine dicembre 2017, ma pagata nel 2018, e conseguentemente considerata sostenuta nel 2018 dalla normativa fiscale vigente, potesse essere o meno considerata “effettivamente sostenuta” nel 2018.

L’Agenzia ha precisato che «nulla cambia in relazione alle spese sostenute da quei soggetti (imprese minori) che, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del T.U.I.R., applicano il principio di cassa, come previsto dalla normativa fiscale vigente. Anche tali soggetti, infatti, ai sensi del menzionato combinato disposto ed esclusivamente in relazione all’agevolazione di cui trattasi, dovranno applicare il principio di competenza. Ciò ha l’effetto di mettere in una condizione di parità tutti i soggetti potenzialmente interessati al credito di imposta in questione, a prescindere dalle differenti modalità adottate ai fini della determinazione del reddito di impresa. Pertanto, le spese sostenute nel 2017, ma pagate nel 2018, ai soli fini agevolativi, devono essere considerate ammissibili in riferimento all’esercizio 2017, seppur, sotto il profilo fiscale, rilevano nel successivo esercizio di pagamento».

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