La competenza del Tribunale delle imprese.

Le sezioni specializzate di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27, cit., sono state istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, secondo la previgente formulazione dell’art. 1, comma primo, d. lgs. 168/2003 cit., nonché presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui innanzi, secondo la previsione dell’art. 1, comma primo bis, ed infine presso i Tribunali e le Corti di Appello di Brescia e Bolzano.

 Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

  1. a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all’articolo 83 del medesimo Accordo;
  2. b) controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore;
  3. c) controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  4. d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.

Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

  1. a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
  2. b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
  3. c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis del codice civile;
  4. d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
  5. e) relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 3), all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies del codice civile;
  6. f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”.

In merito a tali ultime cause, vale a dire quelle che presentino ragioni di connessione con quelle di cui ai superiori commi 1 e 2, è appena il caso di evidenziare che, secondo l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, devono considerarsi avvinte dalla vis attrattiva delle sezioni specializzate in materia di impresa tutte le cause connesse con quelle, appunto, riservate alla competenza esclusiva delle stesse a nulla rilevando la tipologia della connessione.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma primo, del d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, “Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia d’imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia d’imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”.

 

Tale disposizione, tra l’altro, rientra tra le misure per le quali le disposizioni finali e transitorie del suddetto decreto hanno previsto l’entrata in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, vale a dire dal 16 marzo 2019.

Ad ampliare il raggio d’intervento dei tribunali delle imprese è anche la riforma della class action. Le prime azioni di classe arriveranno alle sezioni specializzate tra oltre un anno, dato che le novità previste dalla legge 31/2019si applicheranno agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore, il 19 aprile 2020.

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