Una svolta non ancora recepita – Articolo 568 c.p.c.

Dopo solo due anni dal Regolamento Comunitario, la Legge 132/2015, ha così ridefinito l’Art.568:

Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.

Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute”.

Ecco quindi che appare per la prima volta la definizione inequivocabile di “Valore di Mercato” che analizzando nel dettaglio la nuova norma, sebbene non esplicitamente dichiarato, obbliga in tutta evidenza l’Ausiliario del Giudice a un cambio di rotta dovendo “motivare” e “spiegare” le proprie conclusioni, cosa che si traduce in una rigorosa applicazione degli Standard di Valutazione.

Gli elementi tecnici caratterizzanti l’articolo 568 c.p.c. sono quindi:

  • Determinazione del Valore di Mercato;
  • Indicazione della consistenza dell’immobile;
  • Indicazione del Valore unitario e Complessivo;
  • Esposizione analitica degli adeguamenti e correzioni della stima;
  • Calcolo delle conformità dalla Due Diligence.

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