CASSAZIONE SEZ. VI – 1 ORDINANZA DEL 19 FEBBRAIO 2019, N. 4892 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA – STRANIERO (CONDIZIONE DELLO). Domanda di protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Accertamento del giudice di merito circa la credibilità soggettiva del richiedente – Inattendibilità delle dichiarazioni – Conseguenze – Applicazione del principio anche nel caso di danno grave ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 – Necessità – Fondamento.

In tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all’art. 3 del d. lgs. n.251 del 2007, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) del predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poiché la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In senso conforme, Sez. 6 – 1, Ordinanza n.  16925 del 2018: In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all’art. 3, d.lgs n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.

Lascia un commento