Ristrutturazione edilizia – adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione.

La mancata comunicazione all’ENEA non comporta la revoca della detrazione. Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della mancata trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se tale inadempimento comporta la revoca della detrazione, analogamente a quanto già previsto ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L’adempimento introdotto è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spe-se sostenute nel 2018 (e nel 2019) per tali interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni, il Ministero dello Sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

Gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’agevolazione sono stabiliti dal decreto n. 41/1998 che contiene l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione. In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni in oggetto non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.

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