Aiuti di Stato – Legittimo affidamento sulla loro fruizione – Condizioni – Fondamento – Fattispecie.

CASSAZIONE SEZ. I SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2019, N. 4860 COMUNITA’ EUROPEA – IN GENERE.

Le imprese beneficiarie di un aiuto di Stato possono fare legittimo affidamento sulla sua regolarità solo quando sia stato concesso nel rispetto dell’art. 108 del TFUE, gravando sulle stesse l’onere di informazione e vigilanza circa l’osservanza della procedura di controllo della sua conformità al diritto eurounitario, ciò rientrando nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato interno. Ne consegue che si presume legale e compatibile solo l’aiuto rispettoso della procedura prevista dalla norma eurounitaria in quanto l’obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato è assoluto e ne comporta la necessaria restituzione da parte del beneficiario cosi che venga meno l’indebito vantaggio acquisito a danno dei suoi concorrenti nel mercato comune. (Fattispecie in tema di recupero di aiuti concessi dalla Regione Sardegna, a favore di investimenti iniziali nell’industria alberghiera intrapresi prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione Europea perché non realizzati dopo la presentazione della domanda da parte dell’impresa interessata).

 

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