Responsabilità solidale del legale rappresentante: necessaria un’effettiva attività svolta per conto dell’associazione.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12714/19; depositata il 14 maggio)

Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto. La responsabilità personale e solidale in parola, infatti, non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell’associazione non riconosciuta, ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in nome e per conto di essa in relazione ad uno specifico atto o negozio. L’art. 38 c.c., quindi – secondo la giurisprudenza ormai consolidata – non qualifica in via diretta la responsabilità in capo al presidente o rappresentante legale dell’associazione, ma mira ad identificare sempre e comunque chi agisce in nome e per conto dell’associazione.

Responsabilità del legale rappresentante: come e perché. Sulla base del principio poc’anzi espresso, si può affermare che per la sussistenza dell’ulteriore responsabilità ex art. 38 c.c. del legale rappresentante non è sufficiente rinviare alla carica sociale rivestita dal soggetto, ma occorre accertare l’avvenuto svolgimento di atti concreti di gestione in nome e per conto dell’associazione.

La Cassazione, richiamando un consolidato orientamento, precisa inoltre che la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c., per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa. La similitudine con la responsabilità che deriva dalla fideiussore è lampante, e proprio il S.C., in un passaggio della pronuncia in commento, afferma che tale responsabilità è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, ossia quelle assimilabili alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1951 c.c..

 E’ pacifico che la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta –  la quale si aggiunge, per i terzi creditori, alla possibilità di agire sul fondo comune – non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa ed i terzi. Ulteriore corollario è il fatto che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

 Analogamente, l’associazione non riconosciuta è responsabile anche del fatto illecito commesso da persona del cui operato debba rispondere, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., senza che al terzo danneggiato possano essere opposti eventuali accordi statutari che limitino tale responsabilità.

Da ultimo, si segnala che, in materia fiscale, ai fini dell’accertamento della responsabilità personale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta e della sua responsabilità solidale con quest’ultima rileva non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’ente, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità. In tale ipotesi, come per la responsabilità civile, va dimostrata l’effettiva gestione del legale rappresentante nelle questioni tributarie, non essendo sufficiente – come visto sopra – la semplice detenzione della carica di presidente ai fini dell’attribuzione della responsabilità.

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