Ingiunzione di pagamento europea.

Opposizione – Richiesta del creditore di prosecuzione secondo la procedura ordinaria – Individuazione della procedura – Spettanza al creditore – Poteri del giudice dell’ingiunzione – Fissazione di un termine al creditore per introdurre la domanda – Inosservanza.

In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione a norma dell’art. 16 del Regolamento e il giudizio prosegua nella forma e secondo la disciplina individuate dal creditore nel termine a lui assegnato dal giudice dell’ingiunzione, la litispendenza si determina con riferimento alla data di deposito della domanda di ingiunzione europea.

Con riferimento alle due massime, si richiamano:
a) Sez. U, Sentenza n.  10799 del 2015: L’ingiunzione di pagamento europea, se non opposta nel termine perentorio ex art. 16 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, ha efficacia “pro iudicato”, sicché il riesame dopo la scadenza del termine ha carattere eccezionale ed i casi nei quali è consentito dall’art. 20 sono di stretta interpretazione. In particolare, la “manifesta erroneità” dell’ingiunzione da valutarsi “tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento” (art. 20, comma 2, prima parte) si riferisce ai soli errori manifesti idonei ad inficiare la possibilità per il debitore di contestare l’ingiunzione e la “manifesta erroneità” per “circostanze eccezionali” (art. 20, comma 2, seconda parte) si riferisce ai soli vizi simili a quelli che giustificano la revocazione straordinaria ex art. 656 cod. proc. civ., sicché nell’ambito del riesame per “manifesta erroneità” non rientra l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice dell’ingiunzione.
b) Sez. U – , Sentenza n.  7075 del 2017:In tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame, nei casi di cui all’art. 20, comma 1, del Reg. CE n. 1896 del 2006, si identifica in quelli desumibili dall’art. 650 c.p.c., quale disposizione che disciplina il relativo procedimento in Italia, sicché esso va individuato nel termine previsto dall’ordinamento italiano per l’opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo, qualora non sia iniziata l’esecuzione, ovvero, quale termine finale, in quello di cui al terzo comma del cit. art. 650, quando l’esecuzione sia iniziata.

 

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