Bonus quotazione PMI, al via le compensazioni.

Il bonus riconosciuto alle PMI che si quotano, pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione fino al 31 dicembre 2020, potrà essere utilizzato in compensazione grazie al codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 52/E del 21 maggio 2019: “6901” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – art. 1, c. 89, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 – DM 23 aprile 2018”.

Il bonus è riconosciuto alle PMI che, dopo il 1° gennaio 2018, hanno iniziato la procedura di ammissione ed ottenuto l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il credito, riconosciuto fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per la quotazione.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le PMI devono inoltrare apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico comunica alle società il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. La compensazione può avvenire a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d’imposta, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il nuovo codice tributo “6901” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI.

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