Ordinanza del 5 marzo 2019, n. 6381 fallimento ed altre procedure concorsuali – 1) concordato preventivo – effetti – in genere.

Ipoteche iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso – Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. – Successione del fallimento al concordato preventivo – Applicabilità.

L’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 168, comma 3, l.fall. – come novellato dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. in l. n. 134/2012 -, in applicazione del principio della cd. “consecuzione delle procedure” trova applicazione anche nel caso in cui all’apertura della procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento.

In precedenza, Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 14671 del 2018: L’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 168, comma 3, l.fall., – come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012 – opera esclusivamente con riferimento alla singola domanda di concordato ed in funzione del suo buon esito, sicché non può essere invocata nell’ambito dell’eventuale successiva domanda di concordato presentata dal medesimo debitore, non trovando applicazione il principio della cd. “consecuzione delle procedure” che opera soltanto nel caso di successione tra concordato preventivo e fallimento.

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