Ordinanza del 5 marzo 2019, n. 6377 fallimento ed altre procedure concorsuali – fallimento – ripartizione dell’attivo – rendiconto del curatore.

Giudizio di approvazione – Estensione – Verifica contabile e controllo di gestione – Responsabilità per gli atti di “mala gestio” – Contestazioni – Requisiti.

Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l’effettivo controllo di gestione e può estendersi all’accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori; in quest’ultimo caso le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un’enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di “mala gestio” posti in essere, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l’efficace esplicazione del suo diritto di difesa.

In senso conforme, Sez. 1, Sentenza n. 7320 del 2016: Il giudizio di approvazione del rendiconto del curatore ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 116 l.fall., la correttezza e la corrispondenza dell’operato di quest’ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica, nonché gli esiti conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, difettando altrimenti un interesse all’impugnazione del conto, mentre non occorre in tale giudizio anche la dimostrazione del danno in concreto derivato dalla dedotta “mala gestio”; le contestazioni rivolte al conto debbono, altresì, essere concrete e specifiche, non potendo consistere in astratte enunciazioni, ma dovendo puntualizzare le vicende ed i comportamenti imputati al curatore, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da individuare la materia del contendere e consentirgli un’efficace esplicazione del suo diritto di difesa.

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