Terza sezione 23 aprile 2019, n. 17398/2019 ricorrente: p. esecuzione penale.

Giudice dell’esecuzione- Ordine di demolizione di  immobile abusivo- Preteso diritto assoluto del condannato alla inviolabilità del domicilio.

Non sussiste alcun diritto “assoluto” alla inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di art. 8 Cedu, tale da precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo,  ordine che non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato. Fermo tale principio il giudice dell’esecuzione chiamato a valutare l’istanza del condannato deve tenere anche conto del principio affermato con la sentenza della Corte EDU 21/4/2016, n. 46577/15 (Ivanova e Cherkezov c/ Bulgaria), secondo la quale il diritto all’abitazione di cui al citato art. 8, richiede una valutazione di proporzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della demolizione e l’interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio. La violazione o meno, nella fattispecie concreta, dell’art. 8 della convenzione europea, dovrà essere valutata sotto il profilo della proporzionalità, tra l’abuso – se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità, se abitato – e gli interessi generali della comunità al rispetto delle norme.

Conforme, Terza Sezione, n. 24882/18, CED 273368.

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