Ordinanza del 5 marzo 219, n. 6375 fallimento ed altre procedure concorsuali – fallimento – effetti – per il fallito – atti successivi alla dichiarazione – in genere.

Conto corrente postale – Addebiti successivi alla dichiarazione di fallimento – Inefficacia – Presupposti – Notificazione della sentenza alla Poste Italiane s.p.a. – Necessità – Esclusione.

Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione di cui all’art. 24 d.P.R. n. 156/1973, non derogata dal successivo art. 82, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane s.p.a., posto che la disciplina prevista dall’art. 17 l.fall. fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.

In senso conforme, già Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 2005: Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione recata in tal senso dall’art. 24 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973), non derogata dall’art. 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla Poste Italiane s.p.a., dato che la disciplina prevista dall’art. 17, legge fall., fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.

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