Credito d’imposta pagamenti elettronici distributori di carburanti.

La legge di Bilancio 2018 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti.

A fronte del prevedibile aumento delle operazioni di acquisto attraverso mezzi elettronici di pagamento, con conseguenti oneri aggiuntivi (commissioni bancarie) a carico dei distributori di carburante, è stato introdotto a favore dell’esercente dell’impianto di distribuzione un credito di imposta pari al 50% delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.

Il Decreto Crescita (art. 16, D.L. 30 aprile 2019, n. 34), con una norma di natura interpretativa, chiarisce che il credito di imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previ-sto nella relazione tecnica originaria allegata alla legge di Bilancio 2018.

Inoltre, si chiarisce come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d’imposta (per garantire che il credito d’imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti). In tale caso il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

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