Oneri deducili e detraibili ristrutturazioni edilizie.

ENEA: comunicazione dei dati per interventi conclusi dal 1° gennaio all’11 marzo 2019

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2018, devono essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

La prima trasmissione, relativa agli interventi con data fine lavori entro il 31 dicembre 2018 è stata effettuata entro il 1° aprile 2019.

A regime i dati vanno trasmetti entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Attenzione: per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito. Pertanto la trasmissione va effettuata entro il 10 giugno 2019 (cadendo il 9 giugno di domenica).

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto, quindi non deve assolutamente essere presa in considerazione la data di effettuazione dei pagamenti.

Un’autocertificazione del contribuente non è considerata sufficiente e se, per il tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente ha come alternativa, per la dimostrazione della data di fine lavori, la presentazione di altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa.

Cosa va trasmesso

Vanno trasmessi i dati relativi a:

  • interventi con riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
  • interventi con riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • interventi con riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • interventi con riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno;
  • installazione di impianti (collettori solari) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto o sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • installazione di scaldacqua a pompa di calore o generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • impianti fotovoltaici.

Vanno trasmessi anche i dati relativi all’acquisto di elettrodomestici ma solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i quali si fruisce del c.d. “bonus mobili”.

Modalità di trasmissione

La trasmissione dei dati deve essere effettuata in via telematica, attraverso l’apposito servizio messo a disposizione dall’Enea all’indirizzo web https://detrazionifiscali.enea.it.

Sanzioni

Nel caso di omessa comunicazione entro il termine di 90 giorni, è possibile, per evitare la decadenza dall’agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in bonis mediante l’invio della comunicazione omessa ed il versamento di una sanzione pari a 250 euro.

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