Imposta “ecologica” sull’acquisto autoveicoli.

L’Agenzia ha fornito indicazioni sulle misure che disincentivano l’acquisto di veicoli inquinanti. Devono procedere con il pagamento di una Ecotassa coloro che, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, procedono con l’acquisto (anche in loca-zione finanziaria) e l’immatricolazione in Italia di un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km. Ai fini dell’applicazione della Ecotassa è strettamente necessario che sia l’acquisto, sia l’immatricolazione, vengano effettuati nel periodo temporale precedentemente indicato (a titolo esemplificativo, non deve procedere con il pagamento della Ecotassa il soggetto che acquista il veicolo il 28 febbraio 2019 con immatricolazione del medesimo successivamente al 1° marzo 2019) (ris. n. 32/E del 28 febbraio 2019).

Ecotassa: pronto il codice tributo per il versamento con F24 ELIDE

Con la risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per procedere con il versamento della ecotassa.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 ELIDE (“F24 Versamenti con elementi identificativi”), con le modalità previste dall’art. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 241/1997.

Il codice tributo che deve essere utilizzato è:

– 3500 – ECOTASSA – imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km – articolo 1, comma 1042, del-la legge n. 145 del 2018.

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