Autoliquidazione (sistema dei controlli e degli accertamenti).

Definizione agevolata delle violazioni formali: pronte le istruzioni

Con il provvedimento n. 62274 del 15 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni attuative per la definizione delle violazioni formali.

Nello specifico le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

Queste violazioni, però, non devono rilevare sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Sanatoria delle irregolarità formali: codice per il versamento

Con il provvedimento del 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di versamento delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità formali. In particolare, il versamento, pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, è eseguito in due rate di pari importo entro

– il 31 maggio 2019

– il 2 marzo 2020,

oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019, senza la possibilità di avvalersi della compensazione.

Per consentite il versamento degli importi dovuti, la risoluzione n. 37/E/2019 dell’Agenzia ha istituito il codice tributo:

– PF99 – VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018.

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