Distributori carburante.

Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi, come vanno considerate le colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica? Al quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 149 pubblicata il 21 maggio 2019, esaminando il caso sottoposto da una società che presta per l’appunto servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica. Nell’interpello, l’istante chiarisce come la prestazione del servizio di ricarica avvenga tramite distributori automatici posti in luoghi pubblici o privati accessibili al pubblico e che il servizio sia fruibile tanto su base contrattuale, in funzione dei consumi effettuati dai clienti e con fatturazione su base mensile, tanto, in assenza di abbonamenti, attraverso pagamento diretto alla colonnina.

Secondo la Risposta dell’Agenzia delle Entrate, «sul piano generale, con riferimento alle colonnine per l’erogazione del servizio di ricarica ubicate in luoghi pubblici o privati ma comunque fruibili al pubblico, il servizio […] può ricondursi alla nozione di “distributore automatico” e, come tale, ritenersi assoggettato agli obblighi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi». Va specificato infine che l’obbligo di emissione della fattura ricorre nelle ipotesi in cui la colonnina per l’erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato, e quindi non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne.

Risp. Interpello AE 21 maggio 2019 n. 149

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