Processo Telematico.

Individuare, condividere e proporre misure e buone pratiche atte a favorire l’adozione delle modalità telematiche nel processo tributario da parte di tutti gli attori coinvolti. È questo l’obiettivo del Forum italiano sul processo tributario telematico che diverrà obbligatorio a partire dal 1° luglio per quanto concerne il deposito degli atti processuali in modalità telematica presso le Commissioni tributarie (Decreto MEF 20 maggio 2019).

Istituito e coordinato dalla Direzione della Giustizia tributaria del Ministero dell’Economia, il Forum vede tra i suoi membri diverse amministrazioni (tra cui il MEF, il Ministero della Giustizia, l’Agenzia delle Entrate, la Riscossione, le Dogane) e le seguenti associazioni di categoria:

  • CNF – Consiglio Nazionale forense;
  • CNDCEC – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;
  • CNCL – Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro;
  • ANACAP – Associazione nazionale aziende concessionarie entrate locali;
  • SOGEI Spa;
  • Consulta Nazionale dei CAF.

L’elenco potrà allargarsi e le associazioni non comprese potranno chiedere di essere accreditate al Forum che deciderà sull’istanza tenuto conto dei criteri di rappresentatività e dell’effettivo interesse alle tematiche del processo tributario.

Il Forum, di durata triennale, si riunirà di norma con cadenza semestrale su convocazione della Direzione della Giustizia Tributaria cui spetta il compito di coordinarne i lavori.

Decreto MEF 20 maggio 2019

Decreto MEF 20 maggio 2019_ALLEGATO

SRL

Regime forfettario

Regime forfettario e possesso di una partecipazione al 50% in una s.r.l.: decadenza nel 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 146, è tornata sul tema delle cause ostative al regime forfettario. L’istante rappresentava di svolgere l’attività di ingegnere in qualità di libero professionista, adottando un regime forfettario e detenendo il 50% delle quote di partecipazione in una s.r.l. (la restante partecipazione del 50% apparteneva ad un’altra persona fisica a lui non collegata). L’istante chiedeva quindi di poter continuare ad applicare il regime forfettario, considerato che nel 2018 aveva realizzato un volume di compensi non superiore al limite previsto dalla legge.

L’Amministrazione, nella sua Risposta, ha richiamato la precedente Circolare 9/E/2019, osservando che, affinché operi la causa ostativa, è necessaria la compresenza: sia del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e sia dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In assenza di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, dunque, il contribuente può dunque aderire per il 2019 al regime forfettario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno; ma, come espressamente chiarito nella Circolare 9/E/2019, il possesso di una partecipazione al 50% determina una forma di controllo; per altro, nel caso osservato, con una sussistente riconducibilità delle due attività economiche esercitate. Essendo dunque integrata la causa ostativa, l’istante decadrà dal regime forfettario nel periodo d’imposta 2020.

Risp. AE 20 maggio 2019 n. 146

Circ. AE 10 aprile 2019, n. 9/E

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