Cedolare secca.

Cedolare secca per i negozi anche se il conduttore è un’impresa.

Alle locazioni di negozi e botteghe si può applicare il regime della cedolare secca anche se il conduttore agisce nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, a differenza di quanto avviene per le abitazioni (categorie catastali da A1 a A11, esclusa la A11), in caso di immobili destinati all’uso commerciale (negozi e botteghe classificati nella categoria catastale C/1), la condizione di accesso al regime relativa l’attività del conduttore non deve essere soddisfatta (Ris. AE 17 maggio 2019 n. 50).

Estensione cedolare secca a negozi e botteghe

Il regime della cedolare secca, con l’aliquota del 21%, previsto inizialmente solo per le locazioni di abitazioni, con la Legge di Bilancio 2019 è stato esteso anche ai contratti che hanno per oggetto negozi e botteghe (art. 1, comma 59, L. 145/2018). Per usufruire del regime opzionale, l’unità immobiliare C/1, oggetto della locazione, deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.

Eccezione limite attività conduttore

Per effetto dell’estensione, ai canoni di locazione si applica la disciplina sulla cedolare secca prevista per le abitazioni (D.Lgs. n. 23/2011), ad eccezione del limite che esclude dal regime i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Possono, pertanto, accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. La stessa eccezione non opera, invece, per il locatore (titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili), che, in ogni caso, dovrà essere una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni.

Ris. AE 17 maggio 2019 n. 50

Art. 1, L. 30 dicembre 2019 n. 145

D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23

Dichiarazioni correttive, integrative e omesse

Comunicazioni di irregolarità

F24

Pace fiscale, più tempo per rimediare agli errori

Anche se non sono state corrette tutte le irregolarità, l’Agenzia delle Entrate apre alla definizione agevolata delle violazioni formali. È quanto specifica la Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla “pace fiscale” ed alla regolarizzazione degli adempimenti e all’infrazione degli obblighi formali commessi entro il 24 ottobre 2018 in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo.

Tra le violazioni definibili vi sono l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Con la Circolare viene precisato che, ai fini del perfezionamento della definizione, oltre al versamento delle somme dovute, è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla rimozione delle infrazioni compiute. E tuttavia, se il contribuente non avrà ancora rimosso le irregolarità commesse, potrà comunque provvedervi entro trenta giorni dalla notifica dell’invito da parte dell’Agenzia. «Ad esempio – chiariscono le Entrate – se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta. Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019». Ovviamente, va ricordato che nell’eventualità di una omessa rimozione delle violazioni, non sarà pregiudicata la definizione delle altre violazioni che, invece, sono state correttamente regolarizzate.

La Circolare precisa che la regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. È possibile scegliere i periodi di imposta da regolarizzare, e il versamento potrà essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020, oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Circ. AE 15 maggio 2019 n. 11/E

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