Il Caso: La responsabilità del Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei lavori, anche se non è ‘costretto’ ad essere sempre presente sul cantiere, deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che vengano rispettate le regole dell’arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato ed anche la correttezza dei calcoli.

In un caso di cui mi sono occupata il C.T.U. aveva accertato “ il sottodimensionamento  dell’arcareccio di bordo, che non risulta in grado di sopportare né i carichi previsti in contratto (d’appalto), né quelli minimi previsti con manto di tegole, né quelli effettivi”.

Quindi l’errore   è consistito   proprio nella progettazione della struttura, della quale il convenuto nella propria funzione di Direttore dei Lavori,  aveva l’obbligo di verificare la correttezza  dei calcoli, anche in caso di variazione del progetto.

La Giurisprudenza sul punto è unanime nell’affermare:  “che il direttore dei lavori risponde verso il committente a titolo di responsabilità professionale per culpa in vigilando tanto in via autonoma per i vizi dell’opera derivanti dal mancato rispetto del progetto, appuntandosi in capo a tale figura l’obbligo di riscontrare la realizzazione progressiva dell’opera in conformità al progetto, quanto in solido con il progettista e con l’appaltatore per i vizi scaturenti da carenze progettuali, essendo egli gravato dall’obbligo di controllare che le modalità dell’esecuzione dell’opera siano conformi al progetto ed alle regole della tecnica, spingendosi siffatto controllo fino alla correzione di eventuali carenze progettuali”(Tribunale di Larino del 20 marzo 2017) – (Cassazione Civile  4673/2017 – 7370/2015).

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